L’Autorità ha pubblicato il 22 Dicembre 2016 la Delibera 786/2016/R/eel  “Tempistiche per l’applicazione delle nuove disposizioni previste dalla norma CEI 0-16 e dalla nuova edizione della norma CEI 0-21 relative agli inverter, ai sistemi di protezione di interfaccia e alle prove sui sistemi di Accumulo”.

In particolare la delibera disciplina le verifiche periodiche dei sistemi di protezione di interfaccia ai sensi della variante 2 alla norma CEI 0-16 e della nuova edizione della Norma CEI 0-21

Si riportano di seguito alcuni stralci significativi

Articolo 2

Verifiche periodiche dei sistemi di protezione di interfaccia ai sensi della Variante 2 alla Norma CEI 0-16 e della nuova edizione della Norma CEI 0-2

2.1 Le verifiche con cassetta prova relè, previste dall’Allegato U della Variante 2 alla Norma CEI 0-16 e dall’Allegato G alla nuova edizione della Norma CEI 0-21, sono effettuate:

  1. nel caso di impianti di produzione connessi in media tensione di potenza superiore a 11,08 kW, per i sistemi di protezione di interfaccia;
  2. nel caso di impianti di produzione connessi in bassa tensione di potenza superiore a 11,08 kW, per i soli sistemi di protezione di interfaccia con dispositivo dedicato (relè di protezione esterno)

dandone comunicazione ai gestori di rete secondo modalità dai medesimi definite.

Nota: la comunicazione dovrà avvenire tramite PEC all’indirizzo ldreti@pec.ldreti.it riportando nell’oggetto la seguente : “Del_786_” seguita dal POD e dal codice CENSIMP dell’impianto

  • Esempio di oggetto della mail: Del_786_IT008E12345678_IM_1234567

infine si dovrà allegare la documentazione relativa all’effettuazione delle verifiche con cassetta prova relè.

 

2.2 Le prime verifiche di cui al comma 2.1 successive all’entrata in vigore della presente deliberazione sono effettuate:

  1. nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio dall’1 agosto 2016, entro 5 anni dalla data di entrata in esercizio;
  2. nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio dall’1 luglio 2012 fino al 31 luglio 2016, entro l’ultima data tra:
    1. il 31 marzo 2018;
    2. 5 anni dalla data di entrata in esercizio;
    3. 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della presente deliberazione;
  3. nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio dall’1 gennaio 2010 fino al 30 giugno 2012, entro l’ultima data tra:
    1. il 31 dicembre 2017;
    2. 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della presente deliberazione
  4. nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2009, entro l’ultima data tra:
    1. il 30 settembre 2017;
    2. 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della presente deliberazione.

In caso di mancata effettuazione delle verifiche periodiche il Gestore di rete, nel corso del primo mese successivo alla scadenza, invia ai soggetti interessati un ultimo sollecito per l’effettuazione delle medesime.

Qualora i soggetti interessati non effettuino le verifiche entro un mese dal ricevimento del sollecito, il gestore di rete ne darà comunicazione al GSE che provvederà a sospendere l’erogazione degli incentivi qualora previsti e le convenzioni di scambio sul posto e ritiro dedicato ove presenti. La mancata esecuzione delle verifiche può comportare la sospensione del servizio di connessione da parte del gestore di rete previo avviso.