Dal 1 gennaio 2020 è entrata in vigore la “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025” (RTDG 2020-2025), approvata dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con delibera n. 570/2019/R/GAS.
Ciascuna impresa distributrice applica ai propri clienti (le società di vendita) una tariffa obbligatoria a copertura dei costi relativi ai servizi di distribuzione, misura e commercializzazione fissata dall’Autorità e differenziata per ambito tariffario.
L’ambito tariffario, così come stabilito dall’art. 43 della RTDG 2020-2025, è l’area geografica dove trovano applicazione le medesime tariffe per i servizi di distribuzione e misura.
Gli ambiti tariffari sono:
- Ambito nord occidentale, comprendente le regioni: Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria;
- Ambito nord orientale, comprendente le regioni: Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Emilia Romagna;
- Ambito centrale, comprendente le regioni Toscana, Umbria e Marche;
- Ambito centro-sud orientale comprendente le regioni Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata;
- Ambito centro-sud occidentale, comprendente le regione Lazio e Campania;
- Ambito meridionale, comprendente le regioni Calabria e Sicilia.
- Ambito Sardegna, comprendente la regione Sardegna.
La tariffa obbligatoria è composta dalle seguenti componenti che vengono determinate entro il 15-12 dell’anno t-1, per l’anno t (art. 42 della RTDG):
- t1, composta dagli elementi t1(dis), t1(mis), t1(cot), espressi in euro/punto di riconsegna a copertura di quota parte dei costi di capitale relativi ai servizi di distribuzione, dei costi operativi e dei costi di capitale relativi al servizio di misura e dei costi del servizio di commercializzazione;
- t3, composta dall’elemento tf3(dis), espresso in centesimi di euro/standard metro cubo, a copertura dei costi operativi e la quota parte dei costi di capitale del servizio di distribuzione non coperti dalla t1 (dis);
- GS, espressa in centesimi di euro/standard metro cubo, a copertura del sistema di compensazione tariffari per i clienti economicamente disagiati;
- RE, espressa in centesimi di euro/standard metro cubo, a copertura degli oneri che gravano sul Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale;
- RS, espressa in centesimi di euro/standard metro cubo, a copertura degli oneri gravanti sul Conto per la qualità dei servizi gas;
- UG1, espressa in centesimi di euro/standard metro cubo, a copertura di eventuali squilibri dei sistemi di perequazione e a copertura di eventuali conguagli;
- UG2, espressa in centesimi di euro/standard metro cubo e in euro per punto di riconsegna, a compensazione dei costi di commercializzazione della vendita al dettaglio (UG2c) e per ilriconoscimento degli importi derivanti dalla rideterminazione del coefficiente k (UG2k);
- UG3, espressa in centesimi di euro/standard metro cubo, a copertura degli oneri connessi all’intervento di interruzione;
- ST, espressa in euro per punto di riconsegna, relativa allo sconto tariffario di gara;
- VR, espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura della differenza tra VIR e RAB.