In attuazione a quanto previsto dall’Autorità nella delibera 540/2021/R/EEL e nella delibera 730/2022/R/EEL, LD RETI è tenuta ad informare sulle nuove disposizioni indicate da ARERA per quanto riguarda gli impianti di produzione di energia elettrica esistenti connessi alla propria rete di distribuzione.
La delibera, dando seguito al procedimento avviato da ARERA con la deliberazione 628/2018/R/EEL, disciplina le modalità di implementazione della regolazione dello scambio di dati tra Terna, le Imprese distributrici e i Significant Grid User (di seguito “SGU”) ai fini dell’esercizio in sicurezza del Sistema elettrico nazionale.
Nel dettaglio, la delibera disciplina:
- le responsabilità per lo sviluppo e la manutenzione delle soluzioni tecnologiche necessarie per lo scambio dati;
- le tempistiche di implementazione dello scambio dati e dei necessari adeguamenti da parte dei SGU;
- la relativa modalità di copertura dei costi;
nel caso di impianti di produzione di energia elettrica di potenza uguale o maggiore a 1 MW connessi o da connettere alle reti di media tensione.
In particolare, è responsabilità del Produttore che gestisce impianti ricadenti nel perimetro di applicazione della delibera, l’onere dell’installazione e della manutenzione dell’apparato di campo denominato “Controllore Centrale d’Impianto” (CCI) e del relativo sistema di comunicazione a livello di impianto di produzione che consentono la rilevazione dei dati oggetto di scambio ai sensi del Codice di rete di Terna, secondo le modalità disciplinate dagli Allegati O e T alla Norma CEI 0-16.
Tempistiche di comunicazione
Nel caso di impianti di produzione esistenti(1), come previsto dall’articolo 4, il Produttore deve procedere all’adeguamento, installando i dispositivi di cui sopra, e inviare apposita comunicazione a LD Reti entro il 31 maggio 2024.
Per “impianti di produzione esistenti” si intendono gli impianti di produzione di energia elettrica connessi alle reti di media tensione, di potenza uguale o maggiore a 1 MW ed entrati in esercizio entro il 30 marzo 2023.
La comunicazione deve essere redatta conformemente al format che trova nella sezione documenti in fondo alla pagina, unitamente al regolamento di esercizio secondo format e aggiornato ai sensi della delibera debitamente sottoscritto e ad una dichiarazione redatta, ai sensi del D.P.R. 445/00, da un tecnico abilitato non dipendente del Produttore stesso in cui si attesta che l’impianto è stato adeguato alle prescrizioni del Codice di rete di Terna e della Norma CEI 0-16 in materia di osservabilità (Allegati O e T).
Dove inviare la comunicazione
La comunicazione dove avvenire tramite PEC all’indirizzo ldreti@pec.ldreti.it riportando nell’oggetto:
- “Del_540_” seguita dal POD dal codice CENSIMP e dal comune di ubicazione dell’impianto (Cremona)
- Esempio di oggetto della mail: Del_540_IT008E12345678_IM_1234567_Cremona
Contributi per i produttori
La delibera stabilisce altresì, che ai Produttori che hanno proceduto all’adeguamento degli impianti esistenti sia riconosciuto per ogni impianto di produzione un contributo forfettario pari al prodotto tra un valore “base” pari a 10.000 € e un coefficiente pari a:
- 1, nel caso di invio entro il 31 luglio 2023 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
- 0,75, nel caso di invio tra il 1° agosto 2023 e il 31 ottobre 2023 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
- 0,50, nel caso di invio tra il 1° novembre 2023 e il 31 gennaio 2024 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
- 0,25, nel caso di invio tra il 1° febbraio 2024 e il 31 maggio 2024 della comunicazione di avvenuto adeguamento.
Entro due mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti e del nuovo regolamento di esercizio sottoscritto dal Produttore, l’Impresa distributrice effettua verifiche da remoto, accompagnate da sopralluoghi a campione, volte a verificare l’avvenuta e corretta installazione dei dispositivi e la piena operatività dello scambio dati, eseguendo anche prove di comunicazione.
In caso di esito positivo delle verifiche, l’Impresa distributrice procederà a erogare il contributo forfettario spettante entro il termine di tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto adeguamento.
In caso di esito negativo delle verifiche, non imputabile all’Impresa distributrice, verrà data evidenza al Produttore e saranno fornite indicazioni in merito agli interventi correttivi da implementare entro il termine massimo di due mesi. Il Produttore, al completamento degli interventi, è tenuto a informarne l’Impresa distributrice, che entro un mese da tale comunicazione procederà a una nuova verifica. In caso di esito positivo, l’Impresa distributrice procederà ad erogare il contributo forfettario entro il mese successivo alla data della verifica con esito positivo. Qualora l’esito delle verifiche dovesse, invece, mantenersi negativo per cause non imputabili all’Impresa distributrice anche dopo il 31 maggio 2024, l’Impresa distributrice inserirà il Produttore nell’elenco degli impianti inadempienti previsto dalla delibera, e verrà meno per il Produttore il diritto al riconoscimento del contributo forfettario.
Chiarimenti e contatti
Per ulteriori informazioni Il Produttore potrà contattare la scrivente tramite la PEC all’indirizzo mail ldreti@pec.ldreti.it con oggetto “Delibera 540/2021/R/EEL POD PRODUTTORE e CENSIMP PRODUTTORE” per informazioni inerenti il tema in oggetto e eventuali chiarimenti di ordine tecnico.
Per ogni ulteriore approfondimento in materia si rimanda al testo della delibera 540/2021/R/EEL.
(1)”impianti di produzione esistenti” sono gli impianti di produzione di energia elettrica connessi alle reti di media tensione, di potenza uguale o maggiore a 1 MW ed entrati in esercizio entro il 30 marzo 2023
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