La Delibera ARERA 19/03/2015 n. 117/2015/R/gas “Riforma della regolazione in materia di misura dei punti di riconsegna della rete di distribuzione, anche in attuazione del decreto legislativo 102/2014” sancisce i nuovi obblighi in capo alle società di distribuzione del gas metano, relativi alla gestione delle letture e autoletture dei misuratori del gas.
L’impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare almeno i seguenti tentativi di raccolta della misura del gas naturale riconsegnato, espressa dal totalizzatore del gruppo di misura:
a) per i punti di riconsegna con consumo annuo fino a 500 Smc/anno: 1 tentativo di raccolta l’anno;
b) per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno: 3 tentativi di raccolta l’anno;
c) per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno: 4 tentativi di raccolta l’anno;
d) per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 5.000 Smc/anno: un tentativo mensile.
Il calendario di rilevazione è consultabile nel file Calendario letture