La delibera di ARERA n.333/07 e successive modificazioni, stabilisce che il distributore deve dare indicazioni in merito ai termini per la presentazione delle richieste di riattivazione della fornitura di energia elettrica a seguito di sospensione per morosità .
Il tempo di riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità il tempo, misurato in giorni feriali, intercorrente tra la data di ricevimento da parte del distributore della richiesta di riattivazione della fornitura da parte del venditore e la data di riattivazione della fornitura.

Il tempo stabilito è di 1 giorno feriale; in caso di riduzione della potenza disponibile fino ad un valore non inferiore al 15% della potenza contrattualmente impegnata, lo standard applicabile è 1 giorno lavorativo.

Le comunicazioni al distributore, LD Reti Srl, possono essere effettuate:

tramite il portale https://netgateele.ldreti.it

solo in caso di malfunzionamento del portale per e mail: accessoretiele@pec.ldreti.it

Ai sensi dell’articolo 21.4 della delibera ARG/elt 04/08 e successive modificazioni, si comunica che tutte le richieste di sospensione, indipendentemente dal numero, verranno evase nei tempi previsti dalla normativa (art.5). Non esiste pertanto un limite di capacità  mensile.