ATTENZIONE!!!

Si ricorda che a seguito della delibera 86/2020/R/eel a partire dal 1 Ottobre 2020 gli impianti connessi devono rispettare le Norme CEI-021 e CEI 0-16 edizione aprile 2019.

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Il Ministero dello Sviluppo economico ha approvato, con Decreto del 19/05/2015 (successivamente aggiornato e integrato dal D. Lgs 199/2021 e dalla Deliberazione 128/2022), il modello unico per realizzare piccoli impianti fotovoltaici integrati sugli edifici, in attuazione dell’articolo 7-bis del D. Leg.vo 28/2011. Il Modello Unico può essere utilizzato per la realizzazione, la connessione e la messa in esercizio di un impianto fotovoltaico avente le seguenti caratteristiche:

  • realizzato presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;
  • avente potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
  • avente potenza nominale minore o uguale a 50 kW. Per potenza nominale, ai fini dell’accesso all’iter semplificato, si intende il valore della potenza di picco (come stabilito dal TISSPC);
  • per il quale sia contestualmente richiesto l’accesso al regime dello scambio sul posto o cessione parziale;
  • realizzato sui tetti degli edifici con le modalità di cui all’articolo 7 -bis , comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011;
  • assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo.

Il modello Unico si compone di due parti: la parte I che deve essere compilata prima dell’inizio dei lavori è finalizzata alla comunicazione preliminare alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico e contiene la richiesta di connessione, la comunicazione del codice IBAN per all’addebito dei costi di connessione (in questo caso è previsto solo l’addebito del corrispettivo per la connessione pari a 100€+ iva) e l’accredito dei proventi che deriveranno dallo scambio sul posto, le dichiarazioni di possesso di tutti i requisiti necessari per accedere alle procedure semplificate e il conferimento (al gestore di rete) del mandato con rappresentanza per il caricamento dei dati sul sistema GAUDÌ; la parte II invece deve essere compilata e inviata ad intervento concluso ed è finalizzata alla comunicazione di fine lavori di realizzazione dell’impianto di produzione, alla dichiarazione di corretta esecuzione dei lavori (nel rispetto delle diverse normative vigenti, come richiamate) e alla dichiarazione di avvenuta presa visione del regolamento di esercizio e del contratto di scambio sul posto.

La compilazione e la trasmissione del modello devono avvenire solo ed esclusivamente per via informatica, previa accettazione delle modalità  e delle condizioni contrattuali definite dal gestore di rete per la connessione e i relativi costi nel caso di lavori semplici.
Il Gestore di rete entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della prima parte del Modello Unico verifica la compatibilità  della domanda e che per la connessione siano previsti lavori semplici limitati all’installazione del gruppo di misura.
In caso di esito positivo delle verifiche, la presentazione della parte I del modello unico comporta l’avvio automatico dell’iter di connessione e non è prevista l’emissione del preventivo per la connessione. In tal caso, il Gestore informa il soggetto richiedente e provvede a:

  • inviare copia del modello unico al Comune, tramite PEC;
  • caricare i dati dell’impianto sul portale GAUDÌ di Terna;
  • inviare copia del modello al GSE;
  • addebitare al soggetto richiedente gli oneri per la connessione;
  • inviare copia delle ricevute delle suddette trasmissioni al soggetto richiedente;
  • inviare i dati dell’impianto alla Regione, tramite PEC, qualora da questa richiesto.

Se il Gestore di rete riscontra invece la necessità  di effettuare lavori complessi per la connessione, o comunque lavori semplici non limitati all’installazione del gruppo di misura, ne dà informazione al soggetto richiedente, specificandone i motivi e allegando il preventivo per la connessione.
A conclusione dei lavori di realizzazione dell’impianto, il richiedente deve trasmettere al Gestore di rete la parte II del Modello Unico. In questa fase il soggetto richiedente prende visione e accetta il regolamento d’esercizio e il contratto di scambio sul posto. A seguito del ricevimento della parte II, il gestore di rete provvede a:

  • inviarne copia al Comune, tramite PEC;
  • inviarne copia al GSE per la richiesta del servizio di scambio sul posto;
  • caricare sul portaleGAUDÌ l’avvenuta entrata in esercizio, validando i dati definitivi dell’impianto;
  • addebitare l’eventuale saldo del corrispettivo di connessione;
  • inviare copia delle ricevute delle suddette trasmissioni al soggetto richiedente.

In caso di controlli il soggetto richiedente deve mettere a disposizione tutta la documentazione prevista.

Per l’inserimento della richiesta è necessario accedere allo Portale clienti finali.

Per eventuali richieste di chiarimenti e/o approfondimenti, potete contattare l’indirizzo e-mail distributore@elettricocr.it oppure telefonare al numero 0372 418471


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